Art. 2.
(Zone di turismo rurale).

      1. Le aree montane, le aree interne ai parchi e alle riserve, le aree contigue alle aree protette ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comunque destinate ad attività agricola sono considerate zone di turismo rurale.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali, sono individuate le aree da considerare rurali ai fini della presente legge.

 

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